1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
«1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3 o del caso di cui all'articolo 4, comma