Art. 3.

      1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

      «1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3 o del caso di cui all'articolo 4, comma

 

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16, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza».